La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2) prevede norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente. Trattandosi di una Direttiva Europea, necessita di essere trasposta nell’ordinamento nazionale. Ogni stato membro europeo deve "recepire" la direttiva, cioè adottare proprie politiche di applicazione, usando la direttiva come guida. In Italia è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 27/2014.
La prima formulazione della normativa comunitaria ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) risale al 2002 con la Direttiva 2002/95/CE.
Quali sono le novità principali della ROHS 2 rispetto al prima formulazione?
Amplia il campo di applicazione a nuove AEE
Definisce i requisiti per la marcatura CE
AEE, cavi, pezzi di ricambio immessi sul mercato NON devono contenere le sostanze di cui all’allegato II d.lgs. 27/14 (piombo, mercurio, cromo esavalente, cadmio, PBB, PBDE) o superare le concentrazioni massime ammesse ed i fabbricanti di AEE dovranno rilasciare una DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ alla ROHS2 relativa al prodotto commercializzato.
Servizi Erogati:
Formazione sulle prescrizioni ROHS
Analisi della posizione aziendale
Analisi delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento
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