I diisocianati, classificati dal Regolamento CLP come sensibilizzanti  delle vie respiratorie e della pelle, sono utilizzati come componenti chimici in un’ampia gamma di settori ed applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti, rivestimenti.

Il regolamento REACH con la restrizione nr. 74 dell’allegato XVII, modificato dal Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020, prevede il divieto di impiego di diisocinati in sostanze e miscele, a meno che:

– la loro concentrazione in sostanze e miscele sia inferiore allo 0,1%, oppure se superiore

– il datore di lavoro ha l’obbligo di formare, attraverso un corso i cui contenuti sono determinati dal Reg. UE 2020/1149, tutti i lavoratori che utilizzano prodotti chimici contenenti diisocianati (in quantità superiore allo 0,1%)

L’obbligo della formazione all’uso di prodotti chimici contenenti diisocianati (in quantità superiore allo 0,1%) decorre a partire dal 24 Agosto 2023.

 

Pertanto le aziende devono verificare, attraverso la catena di fornitura, acquisendo le schede di sicurezza aggiornate, se i prodotti chimici impiegati contengono diisocianati.

In caso affermativo, se la concentrazione presente è inferiore allo 0,1% non c’è l’obbligo di formare il proprio personale con un corso specifico, viceversa scatta l’obbligo a partire dal 24 Agosto 2023.

 

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