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Codice UFI e sostanze pericolose – Chi sono i soggetti obbligati?

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l’obbligo sancito dal Reg. UE 542/2017 di apporre sulle etichette dei prodotti classificati come pericolosi e che presentano rischi per la salute o un pericolo per l’incolumità della persona, un codice alfanumerico chiamato UFI (Unique Formula Identifier).

Il codice UFI dovrà essere creato dalla stessa azienda e poi comunicato ai centri anti veleni in modo da permettere a questi di velocizzare il reperimento delle informazioni dei prodotti ritenuti pericolosi in caso di emergenza.

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

I soggetti obbligati ad utilizzare il codice UFI sono:

  • formulatori di miscele (ritenute pericolose e che presentano rischi per la salute o un pericolo per l’incolumità della persona)
  • formulatori di miscele (ritenute pericolose e che presentano rischi per la salute o un pericolo per l’incolumità della persona) per conto di terzi
  • distributori di miscele (ritenute pericolose e che presentano rischi per la salute o un pericolo per l’incolumità della persona) che cambiano nome del prodotto, brand, imballo

Sono escluse dall’obbligo di notifica le miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici, per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, le miscele classificate solo come gas sotto pressione o esplosivi, quelle classificate solo per pericoli ambientali ed infine le miscele soggette a etichettatura supplementare ma classificate come non pericolose.

Il codice UFI garantisce la riservatezza dei dati aziendali e non è possibile decodificare dall’UFI le informazioni sulla composizione della miscela. Solo i centri antiveleni sapranno quale composizione di miscela corrisponde all’UFI fornito. Nel caso in cui la miscela immessa sul mercato fosse ottenuta mescolando due o più miscele, l’UFI potrà essere utilizzato in modo sicuro nella catena di approvvigionamento e sarà possibile ricevere un UFI dal fornitore a monte o trasmettere un UFI al responsabile della formulazione a valle anziché rivelare la composizione completa.

Tuttavia, prima di essere trasmesso nella catena di approvvigionamento, l’UFI dovrà essere già noto ai centri antiveleni.

CHE COSA SERVE PER CREARE UN CODICE UFI?

Per creare un UFI per una miscela, è necessario avere:

  • Il numero di partita IVAdell’azienda (o il «company key», chiave aziendale, in casi specifici) – fondamentale per garantire che l’UFI sia unico, in modo che non si verifichino sovrapposizioni tra UFI generati da aziende diverse.
  • Un numero di formulazionespecifico per la miscela

Questi due numeri dovranno poi essere inseriti nello strumento online generatore di UFI dell’ECHA https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator che creerà e restituirà il codice UFI.

Se un’azienda utilizza già dei codici di formulazione interni che sono solo numerici e composti da cifre comprese tra 0 e 268 435 255, allora questi potranno essere utilizzati direttamente nel generatore di UFI.

Se invece i codici sono alfanumerici o contengono altri caratteri, è necessario prima assegnare nuovi numeri di formulazione alle miscele che rispettano il formato richiesto.

È essenziale non riutilizzare lo stesso numero di formulazione usando lo stesso numero di partita IVA quando le miscele hanno composizioni diverse.

La condizione per l’assegnazione di un UFI è che tutti i prodotti etichettati e notificati con lo stesso UFI abbiano la stessa composizione di miscela.

DOVE POSIZIONARE IL CODICE UFI?

L’UFI deve essere stampato o apposto sull’etichetta di tutti i prodotti contenenti miscele pericolose (può essere apposto anche sull’imballaggio del prodotto, purché sia posto accanto agli altri elementi dell’etichetta).

Il codice deve essere chiaramente visibile e leggibile sull’etichetta del prodotto e deve essere posizionato in modo da essere facilmente localizzabile (ad esempio vicino al codice a barre o ai pittogrammi di pericolo) per facilitare la sua comunicazione ai centri antiveleni.

L’acronimo «UFI» deve figurare in lettere maiuscole ed essere seguito da due punti e un codice alfanumerico di 16 caratteri. Il codice è diviso in quattro blocchi, ciascuno separato da un trattino. Ad esempio:

UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5

Se la miscela non ha un imballaggio, l’UFI deve essere indicato nella sezione 1.1 della scheda di dati di sicurezza.

Nel caso di miscele utilizzate presso siti industriali, l’UFI può essere indicato in alternativa nella sezione 1.1 della scheda di dati di sicurezza.

Un nuovo UFI deve essere generato solo quando si verifica un cambiamento nella composizione della miscela, per esempio se un componente viene aggiunto, eliminato o sostituito, o se le concentrazioni dei componenti cambiano oltre l’intervallo di variazione consentito. In tutti questi casi è necessario aggiornare anche l’intera notifica.

È possibile utilizzare lo stesso codice UFI anche per prodotti commercializzati con nomi diversi, purché la loro miscela sia identica. Allo stesso modo, alla stessa miscela si può assegnare più di un codice UFI in modo tale che ciascun prodotto abbia il proprio codice.

CODICE UFI E SCHEDA DI SICUREZZA, LE NOVITÀ:

Data la correlazione esistente tra il contenuto delle etichette e le schede di sicurezza, anche per queste ultime entrano in vigore nuovi obblighi normativi. Il reg. 878/2020 prevede un aggiornamento dei contenuti delle schede di sicurezze (SDS).

Le novità principali riguardano l’inserimento nella SDS del codice UFI (sezione 1) e altre modifiche più tecniche relative alle caratteristiche del chemicals (sezioni 3,9,11).

Il reg. 878/2020 si applica a partire dal 1° gennaio 2021, però c’è il periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2022 nel quale i chemicals, soggetti ad obbligo di scheda di sicurezza, possono comunque essere commercializzati con le attuali SDS.

L’azienda può anche decidere di assegnare un UFI anche a una miscela non classificata come pericolosa. In tali casi l’inclusione del codice nell’etichetta è facoltativa ma il codice dovrà essere comunque trasmesso ai centri antiveleni per consentire loro di effettuare il collegamento tra la miscela in un’altra miscela e le relative informazioni.

QUANDO ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO?

Per le miscele non ancora presenti sul mercato, si applicherà l’obbligo di presentare informazioni armonizzate e di apporre l’UFI sull’etichetta dal:

  • Miscele ad uso dei consumatori: 1 gennaio 2021
  • Miscele ad uso professionale: 1 gennaio 2021
  • Miscele ad uso industriale: 1 gennaio 2024

Le miscele già notificate a livello nazionale ai sensi della legislazione vigente restano valide fino al 1° gennaio 2025

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