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Database scip – soggetti obbligati e adempimenti normativi

Con la Dir. 2018/851/UE l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha istituito una banca dati contenente le informazioni sugli articoli di cui all’art.33 del Reg.1907/2006/CE.

Dal 5 gennaio 2021, dunque, è entrato in vigore l’obbligo per i fornitori di articoli di utilizzare il database SCIP per notificare all’ECHA, l’agenzia europea per le sostanze chimiche, tutti i prodotti immessi sul mercato UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in quantità superiori allo 0,1% (p/p).

Se prima il fornitore poteva liberamente comunicare al destinatario le informazioni sull’articolo con un format a piacere come, per esempio, sottoforma di dichiarazione, il nuovo adempimento individua come nuovo strumento di comunicazione lo Scip Number, cioè il codice assegnato all’articolo al momento della prima presentazione da parte del fornitore. Inoltre, tutte le informazioni richieste saranno da inserire sul portale di ECHA.

 

Chi sono i soggetti obbligati

I soggetti obbligati a notificare tramite database SCIP sono le aziende che immettono sul mercato prodotti contenenti sostanze della Candidate list in quantità superiore al 0,1% p/p. Quindi potenzialmente:

  • Produttori e assemblatori dell’UE
  • Importatori dell’UE e l’importatore di articoli extra UE
  • Distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato

Non sono obbligati coloro che forniscono articoli direttamente al consumatore finale.

L’obbligo di fornire informazioni all’ECHA inizia con il primo fornitore che dovrà comunicare tutte quelle informazioni utili per identificare il prodotto e distinguerlo dagli altri, come per esempio il nome della sostanza pericolosa, la sua concentrazione percentuale, ed altre informazioni che ne consentano l’uso sicuro e la corretta gestione per quando verrà poi convertito in rifiuto.

Per comunicare le informazioni richieste sarà necessario innanzitutto creare un account gratuito sul sito di ECHA https://ecs.echa.europa.eu/cloud/home.html e poi caricare la notifica su IUCLID (software da scaricare). Le notifiche inviate con strumenti diversi dagli strumenti di presentazione previsti dall’ECHA non saranno prese in considerazione e l’Agenzia non invierà alcun avviso di ricevimento.

L’ECHA ha anche definito altre due modalità, per comunicare informazioni che siano già state notificate all’ente. Queste sono:

  • La Notifica SCIP Semplificata (SSN), pensata per i distributori, con cui sarà possibile fare riferimento allo scip number ricevuto dal fornitore purché non siano intervenute modifiche al prodotto. Ogni volta che un attore invia una notifica semplificata, egli riceverà un NUOVO numero SCIP che a sua volta dovrà comunicare ai suoi clienti.
  • Il Referencing, strumento pensato per gli assemblatori di oggetti complessi che potranno fare riferimento ai numeri SCIP dei singoli articoli impiegati per comporre l’oggetto complesso (a condizione di aver ricevuto il numero SCIP del singolo componente).

In base alle disposizioni nuove disposizioni, dunque, molti formulatori e distributori di articoli adempiere all’obbligo di notifica alla nuova Banca Dati Europea, creata al fine di armonizzare le modalità di trasmissione delle informazioni su tutto il territorio dell’Unione Europea. Seprim offre il servizio di supporto tecnico negli adempimenti normativi e di notifica.

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