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Direttiva SUP: nuove disposizioni per le plastiche monouso

Il 14 gennaio 2022 entra in vigore il Dlgs 8/11/2021 n.196 che recepisce la direttiva (UE) 2019/904 in materia di riduzione delle plastiche monouso e la relativa linea guida pubblicata dalla UE in data 07/06/2021.

Il recepimento della direttiva, che avrebbe dovuto avvenire entro il 3 luglio 2021, era stato precedentemente bloccato dal Ministero della Transizione Ecologica a seguito dell’emanazione della linea guida UE in quanto, nella stessa, venivano assimilati alla plastica monouso i prodotti poliaccoppiati (fogli e cartoncini politenati) e le bioplastiche.

Il nuovo decreto legislativo Italiano, ha adottato, diversamente dalla linea guida UE, da una interpretazione più “soft” alla direttiva limitando le misure di riduzione previste per bioplastica e poliaccoppiati.

 

 

Cosa prevede il nuovo decreto sulle plastiche monouso?

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal decreto.

 

 

Definizioni di platica e prodotti in plastica monouso

 

Sono considerati prodotti in plastica tutti i prodotti che contengono plastica. Sono esclusi dall’applicazione dei nuovi obblighi i prodotti rivestiti in plastica nei quali la percentuale di plastica si mantiene inferiore al 10% del peso del prodotto.

Non rientrano nella definizione di prodotti monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.

 

 

Banditi piatti, posate, agitatori per bevande e cannucce

 

Dal 14 Gennaio 2022 non potranno più essere venduti i prodotti presenti nell’allegato “parte B” della normativa (piatti, posate, agitatori per bevande, cannucce). E ‘possibile però smaltire le scorte di produzioni precedenti a tale data.

Non rientra nel divieto relativo alla vendita dei prodotti presenti nella Parte B, l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

  • Ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato;
  • Qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
  • Laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
  • In considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
  • In circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
  • Qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita (tipo carbon footprint) da parte del produttore.

A partire dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica, possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

 

 

Concessi crediti di imposta per le aziende virtuose

 

Al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20 % delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.

 

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