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DM 1-2-3 settembre 2021: Le nuove norme in materia di antincendio

A settembre 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi Decreti che ridefiniscono le regole per la gestione della sicurezza antincendio stabilite dal precedente D.M. del 10 Marzo 1998.

Tali nuovi decreti sono:

  • DM 1 Settembre 2021 che definisce il controllo e le manutenzioni antincendio
  • DM 2 Settembre 2021 che stabilisce importanti novità sulla formazione degli addetti antincendio
  • DM 3 Settembre 2021 che disciplina i criteri generali semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

 

Controllo e manutenzione antincendio (DM 1 Settembre 2021)

Il decreto definisce le operazioni di controllo periodico, manutenzione e sorveglianza che devono essere effettuate sulle attrezzature antincendio, con modalità e frequenze che si rifanno alle specifiche norme tecniche di riferimento.

Il DM 1 Settembre 2021 stabilisce che le operazioni di controllo periodico e manutenzione vengano effettuate a cura di tecnici abilitati, mentre le operazioni di sorveglianza possono essere effettuate dai lavoratori aziendali.

L’entrata in vigore delle disposizioni sui requisiti di qualifica dei tecnici, che dovranno effettuare le operazioni di controllo periodico e manutenzione, è stata prorogata al 25 Settembre 2023, a seguito della nota del Ministero degli Interni nr. 12892/2022.

Mentre sono in vigore le disposizioni che riguardano la sorveglianza sulle attrezzature antincendio.

Per sorveglianza si intende: l’insieme di controlli visivi atti a verificare che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

 

 

Formazione addetti antincendio (DM 2 Settembre 2021)

Il D.M. 2 Settembre 2021, entrato in vigore il 4 Ottobre 2022, contiene importanti novità e fornisce nuove indicazioni per la formazione degli addetti antincendio.

 

Come cambia la formazione antincendio?

Il Decreto prevede una nuova denominazione per i corsi di formazione, distinguendoli in tre livelli:

  • Livello 1 – (rischio basso);
  • Livello 2 – (rischio medio);
  • Livello 3 – (rischio alto).

 

La durata della formazione è in funzione del livello di rischio di appartenenza dell’attività lavorativa.

  • Corso Antincendio Livello 1:percorso formativo di 4 ore – 2 ore di parte teorica e 2 ore di prova pratica (New per rischio basso!);
  • Corso Antincendio Livello 2: percorso formativo di8 ore – 5 ore di parte teorica e 3 ore di prova pratica;
  • Corso Antincendio Livello 3: percorso formativo di 16 ore- 12 ore di parte teorica e 4 ore di prova pratica (non più previsto l’esame presso i VV.FF).

 

La validità del corso e dell’attestato antincendio diventa quinquennale (e non più triennale), e il personale addetto ha l’obbligo di effettuare uno specifico corso di aggiornamento.

Sempre in relazione al livello di rischio, si distinguono in:

  • Corso di Aggiornamento Antincendio Livello 1: percorso formativo di2 ore di sola formazione pratica;
  • Corso di Aggiornamento Antincendio Livello 2: percorso formativo di 5 ore- 2 ore di parte teorica e 3 ore di prova pratica;
  • Corso di Aggiornamento Antincendio Livello 3: percorso formativo di 8 ore- 5 ore di parte teorica e 3 ore di prova pratica;

 

I corsi di formazione già programmati e organizzati secondo le vecchie modalità descritte nel D.M. 10 Marzo 1998 sono ritenuti validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, ovvero entro il 4 Aprile 2023.

Per quanto riguarda invece i corsi di aggiornamento, gli addetti già formati devono provvedere all’aggiornamento entro 5 anni. Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il corso è stato svolto da più di 5 anni, l’aggiornamento deve essere effettuato entro il 4 Ottobre 2023.

 

E’ confermata la possibilità di erogare la sola formazione teorica in modalità FAD di tipo sincrono, ossia in videoconferenza

 

Requisiti per i formatori:

Il D.M. 2 Settembre 2021 stabilisce specifici requisiti per i docenti che svolgono formazione antincendio.

Ai docenti che svolgono sia la parte teorica che pratica del corso è richiesto almeno il diploma di scuola superiore di secondo grado, e il possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • esperienza documentata di almeno 90 ore in materia antincendio;
  • frequenza del corso teorico/pratico di TIPO A erogato da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno e aver frequentato un corso di formazione per docenti;
  • aver prestato servizio per almeno 10 anni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

Mentre ai docenti che possono erogare soltanto la formazione teorica è richiesto, oltre al diploma di scuola superiore di secondo grado:

  • esperienza documentata di almeno 90 ore in materia antincendio;
  • frequenza del corso teorico/pratico di TIPO B erogato da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno;
  • aver prestato servizio per almeno 10 anni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

 

Novità per le attività a basso rischio di incendio (DM 3 settembre 2021 “Minicodice”)

Il DM 3 settembre 2021 entra in vigore a partire dal 29 ottobre 2022.

Secondo l’allegato I del DM 3 settembre 2021, sono considerati come “a basso rischio di incendio” le attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR 151/2011 e non dotate di specifica R.T.V. (Regola Tecnica Verticale), aventi i seguenti requisiti sotto elencati:

  • affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti (tenendo conto anche di eventuali soggetti esterni all’attività quali: visitatori, clienti, manutentori, ecc.);
  • superficie lorda non superiore a 1.000 m2;
  • piani dell’edificio situati ad una quota compresa tra i -5 metri e i 24 metri;
  • non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

 

Valutazione rischio incendio: aspetti da analizzare

 Gli elementi da inserire all’interno della valutazione di rischio incendio per i luoghi a basso rischio sono:

  • individuazione dei pericoli di incendio (sorgenti di innesco, presenza di materiali o sostanze combustibili e/o infiammabili, possibile formazione di atmosfere esplosive, ecc.);
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione del numero e della tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio di incendio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Per tutte le attività a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio devono rispondere ai requisiti indicati nell’allegato 1 del DM 03 settembre 2021 o in modo facoltativo, ai criteri più stringenti del DM 03/08/2015. Tali requisiti disciplinano:

  • compartimentazione
  • affollamento massimo
  • tipologia e numero di estintori
  • sistema di esodo
  • rivelazione ed allarme
  • controllo di fumo e calore
  • operatività antincendio

 

Il Decreto specifica che l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio per i luoghi a basso rischio secondo i nuovi criteri andrà effettuata in occasione di modifiche del ciclo produttivo o una modifica dell’organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

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