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Esenzioni all’obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori

E’ stata pubblicata la nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT n. 0040141 del 21.12.22) sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per il trasporto merci pericolose su strada, che chiarisce anche la posizione dello speditore.

Grazie a tale documento, infatti, lo speditore può beneficiare delle esenzioni alla nomina del consulente ADR, che erano già state previste per le altre figure soggette a tale normativa.

Pertanto la sezione 1.8.3.2 dell’ADR 2021, il cui testo è stato confermato nell’ADR 2023 che riporta i casi di esenzione all’obbligo di nomina del consulente ADR, è applicabile anche alla figura dello speditore.

 

ADR Esenzioni all’obbligo di nomina del consulente ADR applicabili allo speditore:
– Esenzione 1.8.3.2 a) per quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti nei punti 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5;
– Esenzione 1.8.3.2. b) per occasionalità: è applicabile per lo speditore l’esenzione prevista dal DM 04 Luglio 2000 per un numero limitato a 24 volte/anno, 3 volte/mese di quantitativi non superiori a 180 ton/anno.

 

Rimane inteso che per gli speditori che non riescano ad avvalersi delle esenzioni, sopra indicate, permane l’obbligo di nomina del consulente ADR.

Si ricorda che la sanzione amministrativa per la mancata nomina del Consulente ADR è compresa tra € 6.000 e € 36.000 per ogni anno di inadempimento accertato.

Referente Seprim: Gianluca Magnani | magnani@seprim.it

 

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