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NUOVI ADEMPIMENTI INTRODOTTI DAL REG. UE 2023/1115 (EUDR)

Il 25 giugno 2024, si è tenuto un webinar con il supporto di Apindustria Mantova, durante il quale sono stati illustrati i nuovi adempimenti introdotti dal Regolamento UE 2023/1115 (EUDR). Questo regolamento, pubblicato il 29 giugno 2023 ed entrante in vigore il 30 dicembre 2024, è stato emanato con l’obiettivo di contrastare la deforestazione e il degrado forestale globale derivanti dalla produzione di vari prodotti, tra cui legno e derivati, soia, olio di palma, carne bovina, caffè, cacao e gomma. Approfondiamo gli argomenti trattati!

 

Le merci regolamentate possono essere immesse sul mercato UE (importate o prodotte nel territorio comunitario) o esportate solo se risultano prodotte su terreni che non hanno subito deforestazione dopo il 31 dicembre 2020, conformi alla legislazione del paese di produzione e accompagnate da una Dichiarazione di Dovuta Diligenza.

 

Il regolamento prevede adempimenti differenti per operatori e commercianti. Gli operatori sono coloro che importano da un paese extra CE, esportano verso un paese extra CE oppure immettono per la prima volta sul mercato uno o più prodotti regolamentati. I commercianti, invece, comprano o vendono prodotti già immessi sul mercato UE. Sono previste semplificazioni per le Piccole e Medie Imprese (PMI), che non devono superare i limiti di 20 milioni di euro di totale dello stato patrimoniale, 40 milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, e 250 dipendenti.

Gli operatori ed i commercianti non PMI devono effettuare una due diligence per verificare che i prodotti abbiano origine legale e non siano causa di deforestazione. Questa procedura si articola in quattro fasi: raccolta di informazioni dettagliate sui prodotti e le loro filiere, inclusi dati sulla provenienza e sulla legalità dei prodotti; valutazione del rischio che la partita di prodotti possa essere causa di deforestazione, basata sulle informazioni raccolte e confronto dei dati di geolocalizzazione con le mappe disponibili sui portali UE; misure di mitigazione del rischio, come audit in loco, richiesta di documentazione aggiuntiva o ricostruzione delle filiere di approvvigionamento, se il rischio identificato è superiore a una soglia accettabile; e infine l’emissione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza e relativo caricamento nel sistema informativo della CEE, necessario per le operazioni doganali.

Tutti gli operatori devono dotarsi di un Sistema di Dovuta Diligenza (DDS) con procedure che garantiscano l’adempimento degli obblighi regolamentari. Le PMI devono aggiornare il sistema almeno ogni 12 mesi e redigere una relazione annuale sulle attività del DDS. I commercianti PMI non sono tenuti alla due diligence, ma devono raccogliere, registrare e conservare informazioni anagrafiche complete sui fornitori e clienti e il numero della dichiarazione di due diligence del fornitore.

Sono previste semplificazioni quando si acquistano prodotti già sottoposti a due diligence in una fase precedente della filiera o da paesi dichiarati a basso rischio dalla CEE. Le autorità effettueranno controlli sia sulla documentazione che mediante ispezioni aziendali. Le sanzioni per mancato rispetto includono multe pari ad almeno il 4% del fatturato annuo, confisca dei prodotti, esclusione temporanea dagli appalti pubblici e divieto di commercio in caso di violazioni gravi.

 

Vista la complessità del tema, questa comunicazione rappresenta una prima anticipazione generale degli adempimenti. La mancanza delle dichiarazioni di due diligence bloccherà eventuali importazioni/esportazioni di prodotti, poiché il numero della due diligence deve essere riportato nella documentazione doganale. Le aziende devono attivarsi subito per raccogliere le informazioni necessarie e presentare le dichiarazioni nel portale della CE.

 

Per saperne di più scarica la circolare.

Per ulteriori informazioni potete contattare Chiara Bergamaschi (bergamaschi@seprim.it) e Pierpaolo Freddi (freddi@seprim.it).

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