Ochratoxin

Nuovi limiti per la presenza di Ocratossina A in alcune categorie di alimenti

In vigore dal 1° gennaio 2023 il Regolamento (UE) 2022/1370.

 

Il 5 agosto 2022 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) 2022/1370 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di Ocratossina A in alcuni prodotti alimentari.

I prodotti alimentari coinvolti sono diversi a cui si sono aggiunti: prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione, frutta in guscio e frutta secca, bevande non alcoliche, frutta secca diversa dall’uva sultanina, sciroppo di dattero, prodotti di confetteria a base di liquirizia, semi di girasole, semi di zucca, semi di cocomero e di melone, semi di canapa, semi di soia, pistacchi, cacao in polvere, erbe essiccate, radici di altea/bismalva, radici di dente di leone/tarassaco e fiori d’arancio per l’uso in infusioni a base di erbe o nei succedanei del caffè.

 

Come riportato nell’allegato al regolamento, a partire da gennaio 2023 i nuovi tenori di Ocratossina A (OTA) da rispettare saranno i seguenti:

  • Caffè: da 10 a 5 µg/kg il caffè solubile – da 5 a 3 µg/kg il caffè tostato
  • Prodotti da forno: da 3 a 2 µg/kg i prodotti non contenenti frutta a guscio, frutta secca e noci
  • Uva sultanina: da 10 a 8 µg/kg
  • Spezie (tutte le tipologie): 15 µg/kg tutte (singole o miscele) eccetto Capsicum spp. 20 µg/kg Capsicum spp.

In termini di disposizioni transitorie, il regolamento prevede che i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possano rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

 

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