Nuovi obblighi per la compilazione delle Schede di Sicurezza a partire dal 1° gennaio 2023

Al 31.12.22 scade il termine transitorio previsto dal Reg. 2020/878 per l’aggiornamento delle Schede di Sicurezza. A far data dal 1° gennaio 2023, infatti, le SDS dovranno essere redatte in conformità alle novità introdotte dalla Regolamentazione Europea:

• Se la miscela/sostanza contiene componenti sotto forma di nanoforme (introdotte dal Regolamento UE 2018/1881), la SDS deve indicarne le caratteristiche e, se registrate in quanto pericolose, le prescrizioni per la manipolazione.
• in funzione delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni, nel caso di miscele pericolose fornite per uso industriale, occorrerà indicare l’UFI (l’identificatore unico di formula) soltanto nella SDS;
• si impone per determinate miscele non imballate che l’UFI sia riportato nella SDS;
• se disponibili, i limiti di concentrazione specifici per ciascun ingrediente, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), vanno indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
• Si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
• Vengono integrate nella SDS (sez. 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

 

Suggerimenti per gli utilizzatori a valle

Chiunque utilizza sostanze chimiche o miscele nei propri cicli produttivi dovrà possedere le schede di sicurezza aggiornate al Reg. UE 2020/878. Le aziende che impiegano chemicals devono provvedere a:

• Verificare se le SDS sono già aggiornate al Reg. UE 2020/878, c’è stato un tempo transitorio di 2 anni per conformarsi al regolamento pertanto SDS revisionate nel corso del 2021-2022 potrebbero essere valide;
• Richiedere ai produttori/fornitori di chemicals le SDS aggiornate al Reg. UE 2020/878;
• Nel caso in cui i produttori/fornitori di chemicals non forniscano le SDS aggiornate al Reg. UE 2020/878 richiedere una dichiarazione in cui specifichino che tutte le modifiche introdotte dal nuovo regolamento non sono applicabili. Le dichiarazioni, infatti, che indichino l’esclusione di un solo obbligo (es. UFI) o solo di alcuni non sono accettabili, in quanto incomplete.

 

Referente Seprim: Luca Piscitello | piscitello@seprim.it

 

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