Un approfondimento pratico per supportare le aziende nella gestione della conformità

Il 20 novembre 2025, SEPRIM Srl – Area Ambiente ha organizzato un webinar dedicato a uno dei temi più rilevanti per chi opera nella produzione industriale: il Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006) e gli obblighi che coinvolgono produttori, importatori e distributori di articoli.

L’incontro, guidato dalla relatrice Dina Abdalla, ha avuto l’obiettivo di chiarire in modo pratico e comprensibile un insieme di adempimenti spesso percepiti come complessi, ma oggi imprescindibili per garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo.

 

Perché il REACH riguarda anche chi non produce sostanze chimiche?

Il webinar è iniziato con un chiarimento fondamentale: il REACH non riguarda solo le aziende chimiche.
La normativa coinvolge tutte le imprese che immettono articoli o prodotti complessi sul mercato, come componenti meccanici, elementi verniciati, assemblaggi o semilavorati.

Questo perché ogni articolo contiene materiali e trattamenti che possono includere sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): composti chimici che, per caratteristiche tossicologiche o ambientali, richiedono un controllo rigoroso e, in alcuni casi, obblighi di comunicazione o restrizioni d’uso.

Il punto chiave è uno:
👉 conoscere la composizione chimica dei propri articoli è oggi un requisito indispensabile per garantire conformità, sicurezza e trasparenza di filiera.

 

Gli obblighi principali per i produttori e importatori di articoli

Durante il webinar sono stati analizzati in dettaglio gli adempimenti previsti dal REACH per le aziende che trattano articoli. In particolare:

1️⃣ Raccolta delle informazioni lungo la catena di fornitura

La conformità REACH si costruisce insieme ai fornitori. È necessario recuperare:

2️⃣ Valutazione delle sostanze SVHC (>0,1% p/p)

Le aziende devono verificare se nei propri articoli sono presenti sostanze candidate all’autorizzazione in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.
Una valutazione che richiede metodo, tracciabilità e un’analisi approfondita delle diverse parti dell’articolo, soprattutto negli oggetti complessi.

3️⃣ Comunicazione ai clienti – Art. 33 REACH

Se in un articolo è presente una SVHC oltre la soglia, il produttore ha l’obbligo di:

4️⃣ Notifica alla banca dati SCIP

Dal 2021 è obbligatoria la comunicazione all’ECHA tramite il database SCIP per tutti gli articoli contenenti SVHC.
La relatrice ha illustrato:

 

Un approccio pratico per una gestione efficace del REACH

Uno degli aspetti più apprezzati del webinar è stata la capacità di tradurre una normativa complessa in procedimenti concreti e applicabili subito.

Sono stati presentati casi reali relativi alla gestione di:

La sessione ha inoltre evidenziato l’importanza di:

 

Una visione che guarda al futuro

Il webinar si è concluso con un messaggio strategico:
per garantire il pieno rispetto del REACH, non basta gestire gli obblighi normativi. Serve sviluppare una cultura aziendale orientata alla sicurezza del prodotto, alla trasparenza e alla riduzione delle sostanze pericolose.

Anche in settori non chimici, la conformità REACH è un elemento di:

 

SEPRIM al fianco delle aziende

SEPRIM supporta le imprese in tutte le attività necessarie per garantire la conformità REACH:

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LUGLIO 2022

Candidate List – obblighi per le aziende

 

Nel primo semestre del 2022 è stata aggiunta una nuova sostanza all’elenco delle sostanze Candidate List.

Ai sensi del regolamento REACH, nel caso in cui un articolo commercializzato contenga una sostanza in Candidate List in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p, i produttori e gli importatori di tali articoli devono notificarlo all’ECHA entro sei mesi dalla data in cui tale sostanza è stata inclusa, mentre i fornitori devono fornire sufficienti informazioni ai destinatari dell’articolo per consentirne l’uso sicuro. Pertanto, si invitano le aziende a verificare che i propri articoli non contengano sostanze SVHC in quantità superiori ai limiti stabili dalla legge.

 

 

Modifiche agli allegati XIV e XVII REACH

 

ALLEGATO XIV

Il Reg. UE 2022/586 del 08/04/2022 ha modificato l’allegato 14 del REACH includendo 5 sostanze nell’elenco di quelle soggette ad autorizzazione. A partire dal 01/05/2025 il loro uso sarà vietato, salvo il rilascio di specifica autorizzazione.

 

ALLEGATO XVII

Invariato

 

Scarica l’aggiornamento REACH di giugno 2022.

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Candidate List – obblighi per le aziende

 

Il 17 gennaio 2022 quattro nuove sostanze sono state aggiunte all’elenco delle sostanze Candidate List. Ai sensi del regolamento REACH, nel caso in cui un articolo commercializzato contenga una sostanza in Candidate List in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p, i produttori e gli importatori di tali articoli devono notificarlo all’ECHA entro sei mesi dalla data in cui tale sostanza è stata inclusa mentre i fornitori devono fornire sufficienti informazioni ai destinatari dell’articolo per consentirne l’uso sicuro. Pertanto, si invitano le aziende a verificare che i propri articoli non contengano sostanze SVHC in quantità superiori ai limiti stabili dalla legge.

 

 

Modifiche agli allegati XIV e XVII REACH

 

Si segnalano anche i seguenti aggiornamenti del regolamento REACH:

 

Il Reg. UE 2021/2045 del 23/11/2021 modifica le condizioni per il rilascio/mantenimento dell’autorizzazione di quattro sostanze che erano già presenti in elenco, modificandone usi consentiti ed esenzioni in miscele e a cui i produttori di chemicals dovranno conformarsi.

Il Reg. UE 2021/2204 del 13/12/2021 modifica l’allegato XVII del regolamento REACH che ora recepisce la nuova classificazione CMR cat. 1A o 1B di varie sostanze chimiche e per le quali produttori e importatori dovranno verificare le restrizioni che ne vietano l’immissione in commercio o ne limitino il quantitativo se contenute in miscele.

 

Scarica l’aggiornamento REACH di gennaio 2022.

 

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