Nel pomeriggio di ieri, Giovedì 26 Ottobre 2017, presso Apindustria, in via Ilaria Alpi 4 a Mantova, si è tenuto un seminario, organizzato da APINDUSTRIA in collaborazione con SEPRIM, sui MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti): l’evento è stato creato per illustrare, agli operatori della filiera dei materiali a contatto con gli alimenti, i principali adempimenti introdotti dai Reg. CE 1935:2004 e 2023:2006 e fornire utili indicazioni circa la loro applicazione in azienda.

L’incontro, che ha riscosso una buona partecipazione da parte di rappresentanti di aziende diverse, ha visto la partecipazione di Pierpaolo Freddi e Dina Abdalla (per Seprim) e del Dott. Alberto Taffurelli, esperto in testing dei materiali del Laboratorio CSI Spa.

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l’obbligo sancito dal Reg. UE 542/2017 di apporre sulle etichette dei prodotti classificati come pericolosi e che presentano rischi per la salute o un pericolo per l’incolumità della persona, un codice alfanumerico chiamato UFI (Unique Formula Identifier).

Il codice UFI dovrà essere creato dalla stessa azienda e poi comunicato ai centri anti veleni in modo da permettere a questi di velocizzare il reperimento delle informazioni dei prodotti ritenuti pericolosi in caso di emergenza.

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

I soggetti obbligati ad utilizzare il codice UFI sono:

Sono escluse dall’obbligo di notifica le miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici, per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, le miscele classificate solo come gas sotto pressione o esplosivi, quelle classificate solo per pericoli ambientali ed infine le miscele soggette a etichettatura supplementare ma classificate come non pericolose.

Il codice UFI garantisce la riservatezza dei dati aziendali e non è possibile decodificare dall’UFI le informazioni sulla composizione della miscela. Solo i centri antiveleni sapranno quale composizione di miscela corrisponde all’UFI fornito. Nel caso in cui la miscela immessa sul mercato fosse ottenuta mescolando due o più miscele, l’UFI potrà essere utilizzato in modo sicuro nella catena di approvvigionamento e sarà possibile ricevere un UFI dal fornitore a monte o trasmettere un UFI al responsabile della formulazione a valle anziché rivelare la composizione completa.

Tuttavia, prima di essere trasmesso nella catena di approvvigionamento, l’UFI dovrà essere già noto ai centri antiveleni.

CHE COSA SERVE PER CREARE UN CODICE UFI?

Per creare un UFI per una miscela, è necessario avere:

Questi due numeri dovranno poi essere inseriti nello strumento online generatore di UFI dell’ECHA https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator che creerà e restituirà il codice UFI.

Se un’azienda utilizza già dei codici di formulazione interni che sono solo numerici e composti da cifre comprese tra 0 e 268 435 255, allora questi potranno essere utilizzati direttamente nel generatore di UFI.

Se invece i codici sono alfanumerici o contengono altri caratteri, è necessario prima assegnare nuovi numeri di formulazione alle miscele che rispettano il formato richiesto.

È essenziale non riutilizzare lo stesso numero di formulazione usando lo stesso numero di partita IVA quando le miscele hanno composizioni diverse.

La condizione per l’assegnazione di un UFI è che tutti i prodotti etichettati e notificati con lo stesso UFI abbiano la stessa composizione di miscela.

DOVE POSIZIONARE IL CODICE UFI?

L’UFI deve essere stampato o apposto sull’etichetta di tutti i prodotti contenenti miscele pericolose (può essere apposto anche sull’imballaggio del prodotto, purché sia posto accanto agli altri elementi dell’etichetta).

Il codice deve essere chiaramente visibile e leggibile sull’etichetta del prodotto e deve essere posizionato in modo da essere facilmente localizzabile (ad esempio vicino al codice a barre o ai pittogrammi di pericolo) per facilitare la sua comunicazione ai centri antiveleni.

L’acronimo «UFI» deve figurare in lettere maiuscole ed essere seguito da due punti e un codice alfanumerico di 16 caratteri. Il codice è diviso in quattro blocchi, ciascuno separato da un trattino. Ad esempio:

UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5

Se la miscela non ha un imballaggio, l’UFI deve essere indicato nella sezione 1.1 della scheda di dati di sicurezza.

Nel caso di miscele utilizzate presso siti industriali, l’UFI può essere indicato in alternativa nella sezione 1.1 della scheda di dati di sicurezza.

Un nuovo UFI deve essere generato solo quando si verifica un cambiamento nella composizione della miscela, per esempio se un componente viene aggiunto, eliminato o sostituito, o se le concentrazioni dei componenti cambiano oltre l’intervallo di variazione consentito. In tutti questi casi è necessario aggiornare anche l’intera notifica.

È possibile utilizzare lo stesso codice UFI anche per prodotti commercializzati con nomi diversi, purché la loro miscela sia identica. Allo stesso modo, alla stessa miscela si può assegnare più di un codice UFI in modo tale che ciascun prodotto abbia il proprio codice.

CODICE UFI E SCHEDA DI SICUREZZA, LE NOVITÀ:

Data la correlazione esistente tra il contenuto delle etichette e le schede di sicurezza, anche per queste ultime entrano in vigore nuovi obblighi normativi. Il reg. 878/2020 prevede un aggiornamento dei contenuti delle schede di sicurezze (SDS).

Le novità principali riguardano l’inserimento nella SDS del codice UFI (sezione 1) e altre modifiche più tecniche relative alle caratteristiche del chemicals (sezioni 3,9,11).

Il reg. 878/2020 si applica a partire dal 1° gennaio 2021, però c’è il periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2022 nel quale i chemicals, soggetti ad obbligo di scheda di sicurezza, possono comunque essere commercializzati con le attuali SDS.

L’azienda può anche decidere di assegnare un UFI anche a una miscela non classificata come pericolosa. In tali casi l’inclusione del codice nell’etichetta è facoltativa ma il codice dovrà essere comunque trasmesso ai centri antiveleni per consentire loro di effettuare il collegamento tra la miscela in un’altra miscela e le relative informazioni.

QUANDO ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO?

Per le miscele non ancora presenti sul mercato, si applicherà l’obbligo di presentare informazioni armonizzate e di apporre l’UFI sull’etichetta dal:

Le miscele già notificate a livello nazionale ai sensi della legislazione vigente restano valide fino al 1° gennaio 2025

Formazione – Seprim in collaborazione con Apinudstria organizza tre incontri in presenza e webinair per tutto il mese di dicembre sul tema della sicurezza alimentare: Formazione – Seprim in collaborazione con Apinudstria organizza tre incontri in presenza e webinair per tutto il mese di dicembre sul tema della sicurezza alimentare:Formazione – Seprim in collaborazione con Apinudstria organizza tre incontri in presenza e webinair per tutto il mese di dicembre sul tema della sicurezza alimentare: Formazione – Seprim in collaborazione con Apinudstria organizza tre incontri in presenza e webinair per tutto il mese di dicembre sul tema della sicurezza alimentare:
Formazione – Seprim in collaborazione con Apinudstria organizza tre incontri in presenza e webinair per tutto il mese di dicembre sul tema della sicurezza alimentare: Formazione – Seprim in collaborazione con Apinudstria organizza tre incontri in presenza e webinair per tutto il mese di dicembre sul tema della sicurezza alimentare:Formazione – Seprim in collaborazione con Apinudstria organizza tre incontri in presenza e webinair per tutto il mese di dicembre sul tema della sicurezza alimentare: Formazione – Seprim in collaborazione con Apinudstria organizza tre incontri in presenza e webinair per tutto il mese di dicembre sul tema della sicurezza alimentare:

Un incontro sui MOCA per produttori e utilizzatori. E’ questo il tema del corso di formazione organizzato in accordo con APINDUSTRIA .Un incontro sui MOCA per produttori e utilizzatori. E’ questo il tema del corso di formazione organizzato in accordo con APINDUSTRIA .Un incontro sui MOCA per produttori e utilizzatori. E’ questo il tema del corso di formazione organizzato in accordo con APINDUSTRIA .Un incontro sui MOCA per produttori e utilizzatori. E’ questo il tema del corso di formazione organizzato in accordo con APINDUSTRIA .Un incontro sui MOCA per produttori e utilizzatori. E’ questo il tema del corso di formazione organizzato in accordo con APINDUSTRIA .Un incontro sui MOCA per produttori e utilizzatori. E’ questo il tema del corso di formazione organizzato in accordo con APINDUSTRIA .Un incontro sui MOCA per produttori e utilizzatori. E’ questo il tema del corso di formazione organizzato in accordo con APINDUSTRIA .

Un incontro sui MOCA per produttori e utilizzatori. E’ questo il tema del corso di formazione organizzato in accordo con APINDUSTRIA .

MOCA: Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti

Mercoledì 24 febbraio ore 16:00 in streaming

Seprim srl organizza un corso di formazione in accordo con APINDUSTRIA Mantova rivolto ai produttori e utilizzatori di macchine, impianti e attrezzature destinate al trasporto o alla lavorazione di alimenti, per chiarire quali siano i requisiti di sicurezza alimentare previsti dalla normativa MOCA (materiali a contatto con alimenti).

Durante l’incontro saranno illustrati i requisiti di conformità previsti dalle normative e verrà analizzata la documentazione che i produttori devo rilasciare per garantire la conformità dei loro prodotti.

CONTENUTI

 

Relatore : Dott. Pierpaolo Freddi, Docente e consulente in sicurezza dei materiali da contatto con gli alimenti.

Quota di partecipazione: € 40 + Iva.  L’iscrizione di più partecipanti per azienda comporta comunque il versamento di una sola quota.

Per maggiori informazioni scrivi a info@seprim.it

Iscriviti ora 

Nel pomeriggio di ieri, Giovedì 26 Ottobre 2017, presso Apindustria, in via Ilaria Alpi 4 a Mantova, si è tenuto un seminario, organizzato da APINDUSTRIA in collaborazione con SEPRIM, sui MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti): l’evento è stato creato per illustrare, agli operatori della filiera dei materiali a contatto con gli alimenti, i principali adempimenti introdotti dai Reg. CE 1935:2004 e 2023:2006 e fornire utili indicazioni circa la loro applicazione in azienda.

L’incontro, che ha riscosso una buona partecipazione da parte di rappresentanti di aziende diverse, ha visto la partecipazione di Pierpaolo Freddi e Dina Abdalla (per Seprim) e del Dott. Alberto Taffurelli, esperto in testing dei materiali del Laboratorio CSI Spa.

Il 5 gennaio 2021 entrerà in vigore l’obbligo di notifica alla Banca Dati SCIP di tutti gli articoli contenenti sostanze SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) in quantità superiori allo 0,1% (p/p)

SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects –Products), è la banca dati che raccoglie e fornisce informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti).

Si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH.

I fornitori di articoli dovranno comunicare le informazioni dei propri prodotti contenenti sostante in candidate list ai relativi destinatari e anche all’ECHA (l’agenzia europea per le sostanze chimiche), caricando tali informazioni nel database SCIP

Gli obiettivi dello SCIP sono di:

I fornitori di articoli obbligati a notificare le sostanze SVHC alla banca dati SCIP sono:

I dettaglianti e gli altri operatori della catena di approvvigionamento che forniscono prodotti direttamente ai consumatori non sono tenuti a notificare alla banca dati SCIP.

Le aziende che producono, assemblano, importano o distribuiscono articoli che contengono tali sostanze in quantità superiori al limite predefinito devono notificare le informazioni nello SCIP relative a:

Seprim srl propone un seminario on-line per illustrare le novità in materia ai propri clienti.

“Il Database SCIP”

Il seminario si terrà il giorno 18 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 11:30 in diretta streaming.

Durante l’incontro saranno tratti i seguenti argomenti:

Quota di partecipazione: € 80

Per iscriverti clicca qui

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