Ambiente ed energia

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Ambiente ed energia

Seprim fornisce consulenze tecniche e normative in materia ambientale, oltre a progettare interventi di efficienza energetica, in ambito gestionale che tecnologico, al fine di migliorare le  performance ambientali ed energetiche.

Seprim fornisce consulenza tecnica, normativa ed amministrativa in materia di:

• Approvvigionamento e gestione delle acque reflue
• Gestione autorizzazioni degli scarichi idrici
• Gestione autorizzazioni emissioni in atmosfera
• Gestione rifiuti
• Dichiarazione MUD
• Assistenza per la predisposizione di domande per autorizzazioni inerenti aspetti ambientali
• Pratiche per Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) e assistenza nella gestione delle stesse

 
 

Il Regolamento Europeo n. 1907 del 2006, noto come regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), è stato predisposto dall’Unione Europea al fine di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dall’utilizzo delle sostanze chimiche. Il regolamento è in vigore dal 1° giugno 2007.

REACH stabilisce le procedure che le aziende devono seguire per raccogliere e valutare le informazioni sulle sostanze chimiche impiegate nei loro processi produttivi. Le imprese che fabbricano o importano sostanze, oppure sostanze contenute in miscele o articoli, in una quantità superiore a 1 tonnellata/anno, per poterle immettere sul mercato UE, sono obbligate a registrarle presso l’ECHA, l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, a cui spetta il compito di controllare le informazioni riportate nel documento di registrazione.

L’obiettivo della normativa è quello sostituire progressivamente le sostanze pericolose con altre meno pericolose.
Il REACH definisce obblighi differenti per ciascun soggetto coinvolto nella catena di fornitura e si applica a:

• Produttori e importatori di sostanze in quanto tali
• Produttori e importatori di preparati
• Produttori e importatori di articoli
• Utilizzatori a valle di sostanze, preparati e articoli

 
 

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 102/2014, che recepisce la Direttiva Europea 27/2012 sull’efficienza energetica, a partire dal 5 Dicembre del 2015 le Grandi Imprese e le Imprese energivore a forte consumo di energia sono obbligate a condurre una diagnosi energetica ogni 4 anni.

La Diagnosi Energetica rappresenta un’opportunità per le imprese per conoscere nel dettaglio i propri consumi energetici, per ottimizzarli, abbassando significativamente i relativi costi e migliorando l’impatto ambientale dei propri prodotti e servizi.

Con la diagnosi energetica l’azienda:
• Analizza e ricostruisce in modo preciso ed accurato la struttura dei propri consumi per ogni vettore energetico
• Definisce il “bilancio energetico”, cioè il modello dei consumi, analizzando le modalità di uso dell’energia in rapporto alle specifiche esigenze di produzione e di gestione dei processi aziendali

L’output finale di un audit energetico è rappresentato da una serie di raccomandazioni di interventi e/o azioni che l’azienda può attuare, elencati secondo una priorità consigliata, e riportanti ognuno una valutazione dei costi di investimento, dei benefici conseguibili in termini di risparmi di energia ed economici e dei tempi di ritorno dell’investimento.

L’audit energetico, secondo quanto stabilito dall’ Art. 8 del Decreto Legge 102/2014, deve essere condotto in accordo con gli standard della norma UNI CEI 16247, ed eseguito da un professionista Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339.

 
 

ESCo (Energy Service Company) è la persona fisica o una società che fornisce servizi volti a migliorare l’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente, accettando un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

In accordo con l’art. 16 del D.Lgs. 115/2008, le ESCO hanno la possibilità di certificarsi in conformità alla norma UNI CEI 11352, offrendo maggiori garanzie ai soggetti terzi circa le proprie competenze e assicurandosi la possibilità di accedere a futuri bandi pubblici.

Inoltre, Il Decreto 7 marzo 2012, che stabilisce i criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubbliche Amministrazioni per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici, prevede che, per essere ammesse alla gara d’appalto, le ESCO debbano avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria, almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352.

L’Obiettivo della norma UNI CEI 11352 è quello di assicurare che le ESCO, attraverso i servizi erogati, siano in grado di garantire al cliente un miglioramento dell’efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali.

 
 

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