GENNAIO 2022 – Riscontrata in tre cinghiali, il pericolo di diffusione della malattia nei suini italiani preoccupa tutta l’Unione Europea.

La peste suina africana (ASF o PSA) è una malattia a vettore virale che colpisce i suini provocandone la morte in 3-10 giorni. La malattia pur essendo endemica in Africa sub-sahariana, riesce solo in alcuni casi a colpire le popolazioni suine europee: appena 8 casi di focolai registrati in oltre 20 anni. Nonostante la discreta rarità dei casi riscontrati, soprattutto grazie alle misure di controllo messe in atto dall’Unione Europea, la peste suina africana rappresenta un senbile pericolo per l’allevamento in quanto in grado di diffondersi rapidamente e portare alla morte dell’animale in pochi giorni.

 

La malattia non colpisce l’uomo ma solamente maiali e cinghiali, soprattutto se selvatici o allo stato brado e si diffonde con estrema facilità negli allevamenti attraverso:

 

Si manifesta ed evolve molto rapidamente dopo l’infezione generando febbre, calo dell’appetito, paralisi e convulsioni fino a portare alla morte dell’animale. La sua diffusione negli allevamenti è un grande rischio per l’approvvigionamento del settore alimentare e soprattutto per il mercato nazionale delle carni.

 

Finora la sola regione italiana coinvolta nella PSA è stata la Sardegna, territorio in cui la malattia è dichiarata endemica dal 1978 ma il 07 gennaio scorso sono stati riscontrati tre casi di cinghiali morti di peste suina africana in Piemonte (Alessandria) e Liguria (Genova e Savona). Complice la notevole crescita della popolazione di cinghiali selvatici degli ultimi anni, la situazione ha da subito messo in allerta le autorità sanitarie che hanno provveduto a delimitare l’area infetta e definire le misure da attuare per contrastare la diffusione del virus.

 

L’UE di pronta risposta ha esteso alle regioni Piemonte e Liguria un piano speciale di controllo attraverso la Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del 10/01/2022. Tali misure emergenziali prevedono azioni di prevenzione e controllo come:

In aggiunta a tali obblighi, sono state diffuse prescrizioni come:

GENNAIO 2022 – Approvata in data 08.10.2021 la proposta della Commissione Europea per bandire l’E171 come additivo alimentare dopo il parere negativo dell’Efsa sulla sua sicurezza per l’organismo umano. Il Reg UE 2022/63 lo vieta definitivamente dal 07 febbraio 2022.

Il 6 Maggio 2021 L’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha pubblicato un parere scientifico in cui si pone in chiara evidenza il potere genotossico e cancerogeno di uno dei più diffusi coloranti alimentari bianchi (E171). A seguito di un’attenta valutazione condotta prendendo in esame migliaia e migliaia di studi a livello internazionale, il Biossido Titanio (TiO2) si è mostrato in grado di danneggiare il materiale genetico delle cellule dell’organismo umano. In particolare, la sua natura nanoparticellare lo rende facilmente assorbibile dalle pareti delle mucose gastrointestinali con conseguente possibilità di accumulo nell’organismo in cui può interagire con il DNA e sviluppare effetti cancerogeni. Per tale motivo, l’additivo alimentare classificato come E171, che contiene circa il 50% di sostanza in forma nanoparticellare, è considerato ufficialmente non sicuro per i consumatori.

 

In quanto sospetto genotossico, non è possibile definire una dose giornaliera accettabile (DGA) per questo additivo che non ha altro destino che essere bandito dall’uso alimentare.

Già nel 2019 la Francia aveva deciso di vietarlo per qualsiasi utilizzo all’interno degli alimenti in quanto da anni ritenuto dall’ANSES (l’Agenzia Francese di Sicurezza Alimentare) nocivo, tossico e cancerogeno.

L’08/10/2021, dopo una forte pressione sulla Commissione Europea, in contrasto con le opposizioni delle lobby industriali e con l’aiuto di diversi altri Stati Membri è stata approvata definitivamente la proposta di divieto in tutto il territorio UE.

Il biossido di titanio nelle produzioni alimentari è usato quasi esclusivamente con la funzione di colorante; si può trovare infatti in salse, creme, confetti, caramelle, dolciumi e altri prodotti di pasticceria che entro i primi sei mesi del 2022 dovranno trovare un’alternativa in sua sostituzione.

Con il Regolamento UE 2022/63, la Commissione Europea vieta l’utilizzo di E171 nella preparazione di alimenti (inclusi integratori alimentari e chewing-gum) a partire dal 7 febbraio 2022, disponendo che le scorte di prodotti realizzati prima di questa data possano essere immessi sul mercato solamente fino al 07.08.2022.

Ancora nessuna notizia sulla possibilità di vietarlo anche nei prodotti cosmetici e nella produzione di farmaci (pastiglie, dentifrici, deodoranti, trucchi e creme), oppure come additivo nella formulazione di plastiche e altri prodotti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) in cui è ben diffuso.

L’ECHA (Agenzia Chimica Europea) ad oggi considera il biossido di titano come “sospetto cancerogeno”, condizione che potrebbe portare prossimamente al suo inserimento in Candidate List secondo il regolamento REACH.

GENNAIO 2022 – Dal 24 marzo in vigore il nuovo Reg. UE 2021/382 che integra il primo regolamento del pacchetto igiene (Reg. CE 852/04).

Tra le novità principali: un approfondimento dell’autocontrollo relativo al rischio di contaminazione da allergeni, l’introduzione del concetto di “cultura della sicurezza” e un approfondimento delle regole per la redistribuzione degli alimenti.

Dodici anni dopo l’ultima revisione del 2009, la Commissione Europea ha emanato il 3 marzo 2021 un significativo aggiornamento al Regolamento CE n°852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari cardine del cosiddetto “pacchetto igiene”.

Ufficialmente in vigore dal 24 marzo 2021 questo aggiornamento introduce importanti novità in materia di:

 

ALLERGENI

<< Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti >>

 

Con l’obbiettivo di sensibilizzare tutti gli attori della filiera, il regolamento sottolinea l’importanza della gestione del rischio di contaminazione crociata con sostanze in grado di provocare allergie anche alle fasi diverse dalla sola produzione. L’attenzione del legislatore, infatti, si focalizza soprattutto sulle fasi accessorie alla produzione come il trasporto e lo stoccaggio affidandosi sempre all’autocontrollo per la gestione di un rischio particolarmente significativo; basti ricordare che la contaminazione di alimenti con allergeni non dichiarati in etichetta è ancora una delle principali cause di ritiro e richiamo dei prodotti.

 

CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Sempre mantenendo uno sguardo ad ampio spettro su tutta la filiera, il nuovo regolamento introduce ufficialmente nella legislazione europea il concetto di cultura della sicurezza alimentare e definisce una serie di requisiti e obbiettivi che l’OSA è tenuto a portare a termine per il suo sviluppo e la diffusione a qualsiasi figura coinvolta. L’obiettivo è quello di promuovere un’adeguata formazione, sensibilizzazione e presa di coscienza da parte di chi manipola gli alimenti sui rischi per la sicurezza dei consumatori.

 

<< 1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:

  1. impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
  2. ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
  3. consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e

dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;

  1. comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività

consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;

  1. disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.

 

  1. L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
  2. garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
  3. mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
  4. verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
  5. garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
  6. garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
  7. incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi. >>

 

 

REDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI

Al fine di promuovere e regolamentare la food security e favorire quindi l’accesso e la redistribuzione degli alimenti alle categorie più bisognose, il legislatore ha definiti i criteri base di igiene e sicurezza alimentare che devono rispettare i prodotti oggetto di donazione o altre azioni di solidarietà. L’attenzione a tal proposito è posta sulle responsabilità degli OSA che cedono gli alimenti e sull’onere di verifica da parte di chi li riceve o manipola.

 

Se le novità legislative a proposito della redistribuzione degli alimenti e della lotta agli sprechi possono riguardare solo i soggetti direttamente coinvolti, le nuove disposizioni in materia di gestione degli allergeni e, soprattutto, di sviluppo della cultura della sicurezza alimentare, rappresentano uno stimolo significativo per l’aggiornamento dei manuali HACCP e dei piani di miglioramento delle aziende del settore.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0382&qid=1614876135049

https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/reg-ue-2081-382-gestione-allergeni-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti

 

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