A settembre 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi Decreti che ridefiniscono le regole per la gestione della sicurezza antincendio stabilite dal precedente D.M. del 10 Marzo 1998.

Tali nuovi decreti sono:

 

Controllo e manutenzione antincendio (DM 1 Settembre 2021)

Il decreto definisce le operazioni di controllo periodico, manutenzione e sorveglianza che devono essere effettuate sulle attrezzature antincendio, con modalità e frequenze che si rifanno alle specifiche norme tecniche di riferimento.

Il DM 1 Settembre 2021 stabilisce che le operazioni di controllo periodico e manutenzione vengano effettuate a cura di tecnici abilitati, mentre le operazioni di sorveglianza possono essere effettuate dai lavoratori aziendali.

L’entrata in vigore delle disposizioni sui requisiti di qualifica dei tecnici, che dovranno effettuare le operazioni di controllo periodico e manutenzione, è stata prorogata al 25 Settembre 2023, a seguito della nota del Ministero degli Interni nr. 12892/2022.

Mentre sono in vigore le disposizioni che riguardano la sorveglianza sulle attrezzature antincendio.

Per sorveglianza si intende: l’insieme di controlli visivi atti a verificare che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

 

 

Formazione addetti antincendio (DM 2 Settembre 2021)

Il D.M. 2 Settembre 2021, entrato in vigore il 4 Ottobre 2022, contiene importanti novità e fornisce nuove indicazioni per la formazione degli addetti antincendio.

 

Come cambia la formazione antincendio?

Il Decreto prevede una nuova denominazione per i corsi di formazione, distinguendoli in tre livelli:

 

La durata della formazione è in funzione del livello di rischio di appartenenza dell’attività lavorativa.

 

La validità del corso e dell’attestato antincendio diventa quinquennale (e non più triennale), e il personale addetto ha l’obbligo di effettuare uno specifico corso di aggiornamento.

Sempre in relazione al livello di rischio, si distinguono in:

 

I corsi di formazione già programmati e organizzati secondo le vecchie modalità descritte nel D.M. 10 Marzo 1998 sono ritenuti validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, ovvero entro il 4 Aprile 2023.

Per quanto riguarda invece i corsi di aggiornamento, gli addetti già formati devono provvedere all’aggiornamento entro 5 anni. Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il corso è stato svolto da più di 5 anni, l’aggiornamento deve essere effettuato entro il 4 Ottobre 2023.

 

E’ confermata la possibilità di erogare la sola formazione teorica in modalità FAD di tipo sincrono, ossia in videoconferenza

 

Requisiti per i formatori:

Il D.M. 2 Settembre 2021 stabilisce specifici requisiti per i docenti che svolgono formazione antincendio.

Ai docenti che svolgono sia la parte teorica che pratica del corso è richiesto almeno il diploma di scuola superiore di secondo grado, e il possesso di uno dei seguenti requisiti:

 

Mentre ai docenti che possono erogare soltanto la formazione teorica è richiesto, oltre al diploma di scuola superiore di secondo grado:

 

 

Novità per le attività a basso rischio di incendio (DM 3 settembre 2021 “Minicodice”)

Il DM 3 settembre 2021 entra in vigore a partire dal 29 ottobre 2022.

Secondo l’allegato I del DM 3 settembre 2021, sono considerati come “a basso rischio di incendio” le attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR 151/2011 e non dotate di specifica R.T.V. (Regola Tecnica Verticale), aventi i seguenti requisiti sotto elencati:

 

Valutazione rischio incendio: aspetti da analizzare

 Gli elementi da inserire all’interno della valutazione di rischio incendio per i luoghi a basso rischio sono:

Per tutte le attività a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio devono rispondere ai requisiti indicati nell’allegato 1 del DM 03 settembre 2021 o in modo facoltativo, ai criteri più stringenti del DM 03/08/2015. Tali requisiti disciplinano:

 

Il Decreto specifica che l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio per i luoghi a basso rischio secondo i nuovi criteri andrà effettuata in occasione di modifiche del ciclo produttivo o una modifica dell’organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

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