La legge 5 novembre 2021, n. 162 ha rafforzato le disposizioni in materia di parità di genere contenute nel D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità) introducendo nuove regole per garantire la parità di genere e, nel contempo, un sistema premiale per le aziende virtuose che conseguono la certificazione della parità di genere secondo la norma UNI/PDR 125:2022.

A partire dal 1 gennaio 2022 anche le aziende con più di 50 dipendenti (prima erano 100) devono redigere ogni 2 anni (entro il 31 dicembre), un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile compilando un prospetto digitale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e destinato allo stesso Ministero, alle rappresentanze sindacali, all’ispettorato del lavoro ed ISTAT.

In caso di mancato adempimento sono previste verifiche ad opera dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e sanzioni.

 

Esonero contributivo nella misura dell’1% per le aziende che ottengono la certificazione per la parità di genere

Per le aziende che ottengono la certificazione di parità in base alla linea guida UNI/PDR 125:2022 è stato introdotto un sistema di primalità che prevede un incentivo sotto forma di esonero contributivo determinato nella misura massima dell’1% dei Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Il contributo ha un limite massimo di 50.000 euro annui per azienda.

Inoltre, le aziende che conseguono la certificazione avranno diritto a punteggi premianti nelle valutazioni per l’ammissione ai contributi erogati da fondi europei, nazionali e regionali.

 

Le modalità operative per l’ottenimento dell’esonero contributivo

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al possesso del DURC e all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.

Per l’anno 2022, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione potranno essere presentate telematicamente sul sito dell’INPS dal 27 dicembre 2022 fino al 15 febbraio 2023. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022.

In relazione al periodo di validità della certificazione, la richiesta di esonero dovrà contenere le seguenti informazioni:

Le modalità operative per l’ottenimento di tali esoneri sono specificate nella circolare INPS n.137 del 27.12.2022.

 

Sistema di gestione UNI/PDR 125:2022  per la Gender equality 

Con l’adozione di un sistema di gestione UNI/PDR 125:2022 le organizzazioni si impegnano a recepire i principi di gender equality, articolati sull’intero percorso professionale e fasi di vita delle lavoratrici, dal momento del recruiting fino al pensionamento, con l’obiettivo non solo di aumentare la presenza femminile all’interno del contesto lavorativo ma anche di garantire pari opportunità di carriera.

Viene a tal fine definito un sistema di indicatori (KPI) fondamentale per monitorare costantemente la condizione di rispetto dei requisiti sulla parità di genere ed intervenire a fronte di anomalie. Sono inoltre adottate procedure interne per la gestione di aspetti quali, l’assunzione, la carriera, l’assenza di discriminazioni, la genitorialità e la cura della famiglia, prevenzione di forme di abuso/molestia, ecc.). Lo standard prevede audit interni e riesami periodici e può essere sottoposto a verifica, per l’ottenimento della certificazione da un ente di terza parte accreditato.

 

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L’AZIENDA

M. PAVANI – Segnalamento Ferroviario dal 1997 progetta e realizza impianti di segnalamento ferroviario. Nel corso degli anni l’azienda ha sostenuto diversi investimenti per rispondere alle esigenze di mercato, in particolare quelle del principale cliente, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), specializzandosi anche nell’utilizzo di attrezzature per la progettazione e la realizzazione di impianti di riscaldamento per lo snevamento degli impianti di telecomunicazione. Nel 2021 l’azienda ha deciso di espandere il proprio business acquisendo il marchio dell’azienda di illuminazione Martini ed il relativo know-how per la produzione di corpi illuminanti.

 

 

OBIETTIVO

L’azienda da sempre riconosce ai valori etici di rispetto dei diritti dell’uomo un ruolo centrale nella strategia d’azienda, per due ragioni. Da una parte, le parti interessate sono sempre più consapevoli della necessità di rispettare i valori umani e perciò vogliono conoscere, non solamente il livello di qualità del servizio, ma anche le modalità con cui viene erogato ed il relativo costo sociale in termini di fattori etici. Dall’altra parte, l’organizzazione si trova ad affrontare una serie di nuove sfide legate ad una popolazione sempre più anziana, tassi da natalità a picco, divari retributivi tra uomini e donne. Per tali ragioni, la direzione si è impegnata, e tuttora lo fa, ad assumere comportamenti “socialmente responsabili”.

 

 

LINEE GUIDA PER LA D&I ISO 30415:2021

L’azienda che già era disponeva di un sistema di gestione aziendale integrato qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione etica (ai sensi dello standard sociale SA8000, che definisce i requisiti che i datori di lavoro decidono di rispettare su, base volontaria, per tutelare i propri lavoratori e garantire condizioni lavorative eque) ha implementato le linee guida per la gestione della Diversità ed Inclusione (D&I) delle risorse umane, definite dalla norma UNI ISO 30415:2021, incorporando i valori della diversità e dell’inclusione nella propria politica aziendale.

Le linee guida UNI ISO 30415:2021 per la “Gestione delle risorse umane – Diversità e Inclusione”, pubblicate a maggio 2021, costituiscono una guida adottabile da tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni, attività, o settore di appartenenza, che forniscono suggerimenti e azioni da intraprendere per poter per sviluppare una cultura d’impresa fondata sul rispetto e valorizzazione della diversità.

 

 

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

L’azienda, con Elisa Pavani, si è impegnata per dare concretezza al principio di base della D&I, ossia quello di rifiutare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, orientamento sessuale, disabilità, nazionalità, credo religioso e qualsiasi altra possibile forma discriminante, all’interno della propria realtà lavorativa.
L’organizzazione, dopo aver stabilito degli obiettivi finalizzati a migliorare la propria capacità di essere inclusiva, ha predisposto un piano di supporto per realizzarli, definendo procedure ed esempi di buone pratiche.
Tra le attività di particolare impatto, il cambiamento della comunicazione sul sito internet aziendale, la realizzazione di un video di senilizzazione agli operatori aziendali, un’analisi del clima aziendale mediante la somministrazione di questionari ed il coinvolgimento dell’intera catena di fornitura.
Operativamente, l’azienda ha adeguato il proprio sistema di gestione per:

• Garantire un accesso equo a lavoratori, carriere, formazione, promuovendo al contempo un senso di connessione e rispetto reciproco;
• Garantire una corretta gestione del ciclo di vita del personale, dall’assunzione dei dipendenti fino al termine del rapporto lavorativo;
• Progettare, sviluppare e fornire prodotti e servizi più inclusivi e innovativi per soddisfare le esigenze di una base più ampia di utenti;
• Rafforzare i rapporti con la catena di approvvigionamento e di fornitura, migliorandone la resilienza organizzativa;
• Relazionarsi con gli stakeholder esterni per recepirne le aspettative ed interessi e di soddisfarli.

A seguito dell’audit da parte dell’ente certificatore, Pavani ha ottenuto l’attestazione che testimonia l’effettiva rispondenza del sistema dell’impresa ai requisiti previsti dagli standard di riferimento, che, oltre a testimoniare l’effettivo impegno dell’organizzazione, costituirà un surplus rispetto alla concorrenza sul mercato, anche con riferimento alle gare di appalto.

 

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Al 31.12.22 scade il termine transitorio previsto dal Reg. 2020/878 per l’aggiornamento delle Schede di Sicurezza. A far data dal 1° gennaio 2023, infatti, le SDS dovranno essere redatte in conformità alle novità introdotte dalla Regolamentazione Europea:

• Se la miscela/sostanza contiene componenti sotto forma di nanoforme (introdotte dal Regolamento UE 2018/1881), la SDS deve indicarne le caratteristiche e, se registrate in quanto pericolose, le prescrizioni per la manipolazione.
• in funzione delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni, nel caso di miscele pericolose fornite per uso industriale, occorrerà indicare l’UFI (l’identificatore unico di formula) soltanto nella SDS;
• si impone per determinate miscele non imballate che l’UFI sia riportato nella SDS;
• se disponibili, i limiti di concentrazione specifici per ciascun ingrediente, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), vanno indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
• Si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
• Vengono integrate nella SDS (sez. 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

 

Suggerimenti per gli utilizzatori a valle

Chiunque utilizza sostanze chimiche o miscele nei propri cicli produttivi dovrà possedere le schede di sicurezza aggiornate al Reg. UE 2020/878. Le aziende che impiegano chemicals devono provvedere a:

• Verificare se le SDS sono già aggiornate al Reg. UE 2020/878, c’è stato un tempo transitorio di 2 anni per conformarsi al regolamento pertanto SDS revisionate nel corso del 2021-2022 potrebbero essere valide;
• Richiedere ai produttori/fornitori di chemicals le SDS aggiornate al Reg. UE 2020/878;
• Nel caso in cui i produttori/fornitori di chemicals non forniscano le SDS aggiornate al Reg. UE 2020/878 richiedere una dichiarazione in cui specifichino che tutte le modifiche introdotte dal nuovo regolamento non sono applicabili. Le dichiarazioni, infatti, che indichino l’esclusione di un solo obbligo (es. UFI) o solo di alcuni non sono accettabili, in quanto incomplete.

 

Referente Seprim: Luca Piscitello | piscitello@seprim.it

 

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Entro il 31.12.2022 tutte le imprese che effettuano “spedizioni” di merci oppure di rifiuti sottoposti alla normativa ADR, hanno l’obbligo di nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose su strada (Consulente ADR).

L’obbligo è al momento esteso anche a tutte le imprese che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci / rifiuti soggetti alla normativa ADR. Ad oggi non sono previste esenzioni, salvo rettifiche nella normativa ADR o emanazione di una disposizione di legge nazionale entro il 31.12.22.

 

 

Riferimenti all’interno del testo ADR

 

Definizione di speditore

 

ADR Attività che richiedono la nomina del consulente ADR

L’obbligo di nomina del Consulente è prescritto nel paragrafo 1.8.3. dell’ADR:

Si precisa che tale disposizione si applica a qualunque tipologia di spedizioni (merci e/o rifiuti), a prescindere dal quantitativo.

 

ADR Esenzioni all’obbligo di nomina del consulente ADR

La sezione 1.8.3.2 dell’ADR 2021, il cui testo è stato confermato nell’ADR 2023 riporta i casi di esenzione all’obbligo di nomina del consulente ADR stabilendo che:

Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

oppure

 

Perché tali esenzioni non sono, ad oggi, applicabili per lo speditore?

Si evidenzia infine che la sanzione amministrativa per la mancata nomina del Consulente ADR è compresa tra € 6.000 e € 36.000 per ogni anno di inadempimento accertato.

 

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Agosto 2022: Pubblicato il nuovo standard BRCGS Food Safety versione n°9

Obbligatorio per tutte le aziende certificate a partire dal 1° febbraio 2023.

 

Pubblicato per la prima volta nel 1998, lo standard di sicurezza alimentare è tra i pochi riconosciuti GSFI (Global Food Safety Initiative). La certificazione BRC food, assieme a quella IFS è spesso uno dei requisiti fondamentali per l’acceso ai mercati della GDO, ai mercati internazionali e a gare, concorsi o candidature per produzioni private label. Grazie ai continui aggiornamenti e revisioni, si mantiene all’avanguardia tra le principali certificazioni di prodotto e processo e fornisce una solida struttura per gestire la sicurezza, l’integrità, la legalità e la qualità dei prodotti, nonché i controlli operativi per questi criteri nell’industria di produzione, lavorazione e confezionamento di alimenti e ingredienti alimentari.

 

Il 1° agosto 2022 è stata pubblicata la versione n°9 dello standard per la sicurezza alimentare che sarà applicata obbligatoriamente per tutti i siti certificati a partire dagli audit condotti dal 1° febbraio 2023.

 

Oltre ad un generale miglioramento della fruibilità e della chiarezza dei requisiti specifici, le principali novità introdotte si riferiscono allo sviluppo della cultura della sicurezza alimentare, a nuove modalità di conduzione degli audit di certificazione, all’implementazione degli aspetti di formazione del personale, ad una valorizzazione delle convalide degli aspetti significativi dell’HACCP e ad un approfondimento ulteriore su analisi delle cause, audit interni e ispezioni in campo.

 

Tra le più significative novità introdotte nella versione numero nove sono da sottolineare l’identificazione di una nuova modalità di conduzione degli audit e l’ampliamento dello scopo di certificazione al settore del Pet Food e dei Mangimi.

 

Da febbraio 2023 sarà possibile condurre la verifica in modalità mista: parte in presenza, con focus sugli aspetti operativi del sistema, e parte da remoto dedicata all’analisi documentale. Rimane comunque l’obbligo di effettuare un audit non annunciato nell’arco di ogni triennio per le aziende che aderiscono al programma di audit annunciato, come richiesto da GFSI.

La nuova versione dello standard, inoltre, sarà applicabile anche dalle aziende che si occupano di realizzazione, trasformazione e confezionamento di Pet Food, Mangimi e Alimenti di origine animale derivanti dalla produzione primaria.

 

Il testo aggiornato dello standard è disponibile in forma gratuita per le aziende certificate sul portale BRC Partecipate oppure a pagamento sul sito web brcgs.com.

 

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In vigore dal 1° gennaio 2023 il Regolamento (UE) 2022/1370.

 

Il 5 agosto 2022 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) 2022/1370 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di Ocratossina A in alcuni prodotti alimentari.

I prodotti alimentari coinvolti sono diversi a cui si sono aggiunti: prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione, frutta in guscio e frutta secca, bevande non alcoliche, frutta secca diversa dall’uva sultanina, sciroppo di dattero, prodotti di confetteria a base di liquirizia, semi di girasole, semi di zucca, semi di cocomero e di melone, semi di canapa, semi di soia, pistacchi, cacao in polvere, erbe essiccate, radici di altea/bismalva, radici di dente di leone/tarassaco e fiori d’arancio per l’uso in infusioni a base di erbe o nei succedanei del caffè.

 

Come riportato nell’allegato al regolamento, a partire da gennaio 2023 i nuovi tenori di Ocratossina A (OTA) da rispettare saranno i seguenti:

In termini di disposizioni transitorie, il regolamento prevede che i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possano rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

 

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A settembre 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi Decreti che ridefiniscono le regole per la gestione della sicurezza antincendio stabilite dal precedente D.M. del 10 Marzo 1998.

Tali nuovi decreti sono:

 

Controllo e manutenzione antincendio (DM 1 Settembre 2021)

Il decreto definisce le operazioni di controllo periodico, manutenzione e sorveglianza che devono essere effettuate sulle attrezzature antincendio, con modalità e frequenze che si rifanno alle specifiche norme tecniche di riferimento.

Il DM 1 Settembre 2021 stabilisce che le operazioni di controllo periodico e manutenzione vengano effettuate a cura di tecnici abilitati, mentre le operazioni di sorveglianza possono essere effettuate dai lavoratori aziendali.

L’entrata in vigore delle disposizioni sui requisiti di qualifica dei tecnici, che dovranno effettuare le operazioni di controllo periodico e manutenzione, è stata prorogata al 25 Settembre 2023, a seguito della nota del Ministero degli Interni nr. 12892/2022.

Mentre sono in vigore le disposizioni che riguardano la sorveglianza sulle attrezzature antincendio.

Per sorveglianza si intende: l’insieme di controlli visivi atti a verificare che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

 

 

Formazione addetti antincendio (DM 2 Settembre 2021)

Il D.M. 2 Settembre 2021, entrato in vigore il 4 Ottobre 2022, contiene importanti novità e fornisce nuove indicazioni per la formazione degli addetti antincendio.

 

Come cambia la formazione antincendio?

Il Decreto prevede una nuova denominazione per i corsi di formazione, distinguendoli in tre livelli:

 

La durata della formazione è in funzione del livello di rischio di appartenenza dell’attività lavorativa.

 

La validità del corso e dell’attestato antincendio diventa quinquennale (e non più triennale), e il personale addetto ha l’obbligo di effettuare uno specifico corso di aggiornamento.

Sempre in relazione al livello di rischio, si distinguono in:

 

I corsi di formazione già programmati e organizzati secondo le vecchie modalità descritte nel D.M. 10 Marzo 1998 sono ritenuti validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 Settembre 2021, ovvero entro il 4 Aprile 2023.

Per quanto riguarda invece i corsi di aggiornamento, gli addetti già formati devono provvedere all’aggiornamento entro 5 anni. Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il corso è stato svolto da più di 5 anni, l’aggiornamento deve essere effettuato entro il 4 Ottobre 2023.

 

E’ confermata la possibilità di erogare la sola formazione teorica in modalità FAD di tipo sincrono, ossia in videoconferenza

 

Requisiti per i formatori:

Il D.M. 2 Settembre 2021 stabilisce specifici requisiti per i docenti che svolgono formazione antincendio.

Ai docenti che svolgono sia la parte teorica che pratica del corso è richiesto almeno il diploma di scuola superiore di secondo grado, e il possesso di uno dei seguenti requisiti:

 

Mentre ai docenti che possono erogare soltanto la formazione teorica è richiesto, oltre al diploma di scuola superiore di secondo grado:

 

 

Novità per le attività a basso rischio di incendio (DM 3 settembre 2021 “Minicodice”)

Il DM 3 settembre 2021 entra in vigore a partire dal 29 ottobre 2022.

Secondo l’allegato I del DM 3 settembre 2021, sono considerati come “a basso rischio di incendio” le attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR 151/2011 e non dotate di specifica R.T.V. (Regola Tecnica Verticale), aventi i seguenti requisiti sotto elencati:

 

Valutazione rischio incendio: aspetti da analizzare

 Gli elementi da inserire all’interno della valutazione di rischio incendio per i luoghi a basso rischio sono:

Per tutte le attività a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio devono rispondere ai requisiti indicati nell’allegato 1 del DM 03 settembre 2021 o in modo facoltativo, ai criteri più stringenti del DM 03/08/2015. Tali requisiti disciplinano:

 

Il Decreto specifica che l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio per i luoghi a basso rischio secondo i nuovi criteri andrà effettuata in occasione di modifiche del ciclo produttivo o una modifica dell’organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

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I diisocianati, classificati dal Regolamento CLP come sensibilizzanti  delle vie respiratorie e della pelle, sono utilizzati come componenti chimici in un’ampia gamma di settori ed applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti, rivestimenti.

Il regolamento REACH con la restrizione nr. 74 dell’allegato XVII, modificato dal Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020, prevede il divieto di impiego di diisocinati in sostanze e miscele, a meno che:

– la loro concentrazione in sostanze e miscele sia inferiore allo 0,1%, oppure se superiore

– il datore di lavoro ha l’obbligo di formare, attraverso un corso i cui contenuti sono determinati dal Reg. UE 2020/1149, tutti i lavoratori che utilizzano prodotti chimici contenenti diisocianati (in quantità superiore allo 0,1%)

L’obbligo della formazione all’uso di prodotti chimici contenenti diisocianati (in quantità superiore allo 0,1%) decorre a partire dal 24 Agosto 2023.

 

Pertanto le aziende devono verificare, attraverso la catena di fornitura, acquisendo le schede di sicurezza aggiornate, se i prodotti chimici impiegati contengono diisocianati.

In caso affermativo, se la concentrazione presente è inferiore allo 0,1% non c’è l’obbligo di formare il proprio personale con un corso specifico, viceversa scatta l’obbligo a partire dal 24 Agosto 2023.

 

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VENERDI’ 8 LUGLIO – Dalle ore 18.00 a Viadana (MN).

Venerdì 8 luglio PALM spa presenterà la sua prima Relazione di Impatto predisposta con il supporto di Seprim.

 

Durante l’incontro interverranno:

Al termine dell’evento, la serata proseguirà in compagnia con una cena organizzata sul posto.

Per partecipare è necessario registrarsi cliccando qua.

LUGLIO 2022

Candidate List – obblighi per le aziende

 

Nel primo semestre del 2022 è stata aggiunta una nuova sostanza all’elenco delle sostanze Candidate List.

Ai sensi del regolamento REACH, nel caso in cui un articolo commercializzato contenga una sostanza in Candidate List in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p, i produttori e gli importatori di tali articoli devono notificarlo all’ECHA entro sei mesi dalla data in cui tale sostanza è stata inclusa, mentre i fornitori devono fornire sufficienti informazioni ai destinatari dell’articolo per consentirne l’uso sicuro. Pertanto, si invitano le aziende a verificare che i propri articoli non contengano sostanze SVHC in quantità superiori ai limiti stabili dalla legge.

 

 

Modifiche agli allegati XIV e XVII REACH

 

ALLEGATO XIV

Il Reg. UE 2022/586 del 08/04/2022 ha modificato l’allegato 14 del REACH includendo 5 sostanze nell’elenco di quelle soggette ad autorizzazione. A partire dal 01/05/2025 il loro uso sarà vietato, salvo il rilascio di specifica autorizzazione.

 

ALLEGATO XVII

Invariato

 

Scarica l’aggiornamento REACH di giugno 2022.

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