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Obbligo di nomina del consulente per gli speditori di merci/rifiuti in ADR

Entro il 31.12.2022 tutte le imprese che effettuano “spedizioni” di merci oppure di rifiuti sottoposti alla normativa ADR, hanno l’obbligo di nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose su strada (Consulente ADR).

L’obbligo è al momento esteso anche a tutte le imprese che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci / rifiuti soggetti alla normativa ADR. Ad oggi non sono previste esenzioni, salvo rettifiche nella normativa ADR o emanazione di una disposizione di legge nazionale entro il 31.12.22.

 

 

Riferimenti all’interno del testo ADR

 

Definizione di speditore

  • 2.1 Speditore: l’impresa che spedisce merci pericolose o rifiuti soggetti alla norma ADR per conto proprio o per conto terzi

 

ADR Attività che richiedono la nomina del consulente ADR

L’obbligo di nomina del Consulente è prescritto nel paragrafo 1.8.3. dell’ADR:

  • 8.3 Consulente per la sicurezza
  • 8.3.1 Ogni Impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada o le operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci
    pericolose.

Si precisa che tale disposizione si applica a qualunque tipologia di spedizioni (merci e/o rifiuti), a prescindere dal quantitativo.

 

ADR Esenzioni all’obbligo di nomina del consulente ADR

La sezione 1.8.3.2 dell’ADR 2021, il cui testo è stato confermato nell’ADR 2023 riporta i casi di esenzione all’obbligo di nomina del consulente ADR stabilendo che:

Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

  • Le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti nei punti 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 3 3.5

oppure

  • (…) che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose od operazioni di imballaggio, riempimento, carico/scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o di rischio di inquinamento minimi

 

Perché tali esenzioni non sono, ad oggi, applicabili per lo speditore?

  • Esenzione 1.8.3.2 a) per quantità limitate: il d.lgs. 40/2000 ed il d.lgs. 35/2010 che recepiscono i disposti del punto 1.8.3.2 a) dell’ADR non contemplano l’operazione di spedizione.
  • Esenzione 1.8.3.2. b) per occasionalità: non viene citata l’operazione di spedizione, non è dunque applicabile l’esenzione prevista dal DM 04 Luglio 2000 per un numero limitato a 24 volte/anno, 3 volte/mese di quantitativi non superiori a 180 ton/anno

Si evidenzia infine che la sanzione amministrativa per la mancata nomina del Consulente ADR è compresa tra € 6.000 e € 36.000 per ogni anno di inadempimento accertato.

 

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